COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO – CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 2.10.2005 A GABELLETTA – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO - CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 2.10.2005 A GABELLETTA – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in pari data). _ Per posizione irregolare di calciatore Petruzzi Giovanni. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.10.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motiviposizione irregolare di calciatore e pertanto chiedeva l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C. di G.S. . ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara ne il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA : - Deve considerarsi circostanza pacifica che il calciatore Petruzzi Giovanni è rimasto in campo per 2-3 secondi, senza toccare la palla, nonostante lo stesso avrebbe dovuto essere espulso per doppia ammonizione (la seconda delle quali decretata dall’arbitro al 48° del s.t., appunto due o tre secondi prima del fischio finale). - La Società reclamante non contesta infatti tali circostanze, riconoscendo che la presenza in campo del calciatore “……non ha influito sul risultato finale della gara…..”, ma ritiene che la sua posizione irregolare determini di per sé la sanzione della perdita della gara. - L’assunto è infondato. - Come in più occasioni affermato anche dalla CAF, la regolarità della gara risulta infatti inficiata solo se il calciatore in posizione irregolare vi partecipa fattivamente, in modo da poter alterare in misura apprezzabile il suo risultato. - Tale condizione non ricorre certamente nel caso in esame, in cui il ruolo del calciatore è stato assolutamente passivo e la posizione irregolare si è protratta per un tempo brevissimo. P.Q.M. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Virgilio Maroso confermando la omologazione della gara col risultato acquisito sul campo. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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