COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – TRASIMENO DISPUTATA IL 16.10.2005 A TAVERNELLE – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – Girone “B” – (avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel c.u. n. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in pari data).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TAVERNELLE - TRASIMENO DISPUTATA IL 16.10.2005 A TAVERNELLE –
CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – Girone “B” - (avverso la decisione del giudice
sportivo riportata nel c.u. n. 29 del Comitato Regionale Umbria del giorno 19.10.2005 pubblicato in
pari data).
_ Per omologazione della gara di cui sopra.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.10.2005, la seguente decisione.
Fatto NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi Ha preso parte alla gara il calciatore Galli Marco squalificato, pertanto chiedeva l’applicazione
dell’art. 41 comma 2 del Codice di G.S. .
motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :
- Dagli atti del procedimento si rileva la palese infondatezza del reclamo, in quanto nella gara
Bevagna - Tavernelle del giorno 09.10.2005, non è stato espulso il calciatore del Tavernelle
Galli Marco bensì il nr. 7 Barbanera Marco [cfr. comunicato nr. 27 del 12.10.2005].
- Per di più il documento di identità del Galli Marco da voi riportato nel reclamo corrisponde ad
altro calciatore e più precisamente a Falchi Francesco.
P.Q.M.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposta dall’A.C.D. Trasimeno e di confermare l’omologazione della gara
fatta dal G.S..
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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