COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DON BOSCO – PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.10.2005 A PERUGIA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 25 del Comitato Regionale Umbria del giorno 05.10.2005 – pubblicato in pari data).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 28/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA DON BOSCO - PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.10.2005 A PERUGIA (avverso la
decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 25 del Comitato Regionale Umbria del giorno
05.10.2005 - pubblicato in pari data).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Moricone Stefano per cinque gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.10.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante avendone questa fatta espressa richiesta.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :
- In sede di audizione l’Arbitro della gara ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti relativa
al calciatore Moriconi. Tuttavia si ritiene che in difetto di atteggiamenti minacciosi, i fatti
commessi possono essere immaginati in un unico contesto e ridotta la squalifica a quattro
giornate effettive di gara.
P.Q.M.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo della Polisportiva Don Bosco di infliggere al calciatore Morioni
Stefano la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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