COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S. MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.MARCO JUVENTIVA – MONTECORONA DISPUTATA IL 09.10.2005 A COLOMBELLA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “A”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in pari data).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 04/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S. MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.MARCO JUVENTIVA - MONTECORONA DISPUTATA IL 09.10.2005 A COLOMBELLA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (Girone “A”) (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 27 del Comitato Regionale Umbria del giorno 12.10.2005 pubblicato in pari data). _ Per squalifica inflitta al calciatore Rossi Francesco per cinque gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.11.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La società non chiedeva di essere sentita. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA : - Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato quanto dal medesimo riportato nel referto di gara. In particolare è emerso che al termine della gara il calciatore Rossi Francesco della S.Marco Juventina colpiva con ripetuti calci un avversario a terra. Il direttore di gara ha altresì riferito di non aver notato provocazioni subite dal Rossi, né al momento dell’episodio in questione né in precedenza, con ciò smentendo quanto prospettato dalla società reclamante. - Il calciatore Rossi, pertanto e sicuramente meritevole della sanzione della squalifica, anche sé, ad avviso di questa Commissione si ritiene di poter limitare la sanzione stessa nell’ambito delle quattro giornate di squalifica. P.Q.M. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo dell’Ass. S. Marco Juventina di infliggere al calciatore Rossi Francesco la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it