COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Per il deferimento da parte del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : Savini Luciano, Presidente della società Aries Montone; Società Aries Montone
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
Per il deferimento da parte del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C.
NEI CONFRONTI DI :
Savini Luciano, Presidente della società Aries Montone;
Società Aries Montone
incolpati :
- il primo della violazione di cui agli artt. 1 c. 1 del Codice di G.S.
- la seconda per la violazione di cui all’art. 2 c. 4 del Codice di G.S.
ha pronunciato, nella seduta del 24.11.2005, la seguente decisione :
FATTO
- Con atto protocollo 25852/cru del 03.11.2005 il Presidente del Comitato Regionale Umbro
deferiva a questa Commissione la società Aries Montone ed il suo Presidente Pro-tempore, Sig.
Savini Luciano, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate.
- Il deferimento consegue al C.U. nr.17 del 13.09.2005 del Settore Tecnico della F.I.G.C., da cui
si rileva che il Sig. Bucci Silvano ha allenato nella stagione 2004/2005 la prima squadra della Pol.
Aries Montone senza essere in possesso della necessaria qualifica, tantochè il predetto risulta
essere stato squalificato fino al 30.06.2006 dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
- Nonostante la rituale convocazione, nessuno compariva dinanzi a questa Commissione né gli
incolpati inviavano memorie difensive.
- Ciò premesso, sulla base della documentazione agli atti, la Commissione conclude affermando
la responsabilità degli incolpati.
- Risulta infatti pacifico che Bucci Silvano ha svolto l’attività di allenatore nella stagione
2004/2005 in favore della prima squadra della società Aries Montone senza essere in possesso
della necessaria qualifica, con tale comportamento violando le norme regolamentari del Settore
Tecnico della F.I.G.C.
- Del suddetto comportamento sono altresì responsabili il Presidente della società per violazione
dell’art.1.comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo venuto meno all’obbligo di
osservanza delle norme federali ed ai principi di lealtà e correttezza, nonché direttamente la
medesima società ai sensi dell’art. 2 comma 4.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., delibera di comminare la sanzione
dell’ammenda di € 250,00 a carico della società Aries Montone, nonché la sanzione dell’inibizione
fino al 28 febbraio 2005 a carico del Presidente Savini Luciano.
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