COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Per il deferimento da parte del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : Savini Luciano, Presidente della società Aries Montone; Società Aries Montone

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Per il deferimento da parte del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : Savini Luciano, Presidente della società Aries Montone; Società Aries Montone incolpati : - il primo della violazione di cui agli artt. 1 c. 1 del Codice di G.S. - la seconda per la violazione di cui all’art. 2 c. 4 del Codice di G.S. ha pronunciato, nella seduta del 24.11.2005, la seguente decisione : FATTO - Con atto protocollo 25852/cru del 03.11.2005 il Presidente del Comitato Regionale Umbro deferiva a questa Commissione la società Aries Montone ed il suo Presidente Pro-tempore, Sig. Savini Luciano, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate. - Il deferimento consegue al C.U. nr.17 del 13.09.2005 del Settore Tecnico della F.I.G.C., da cui si rileva che il Sig. Bucci Silvano ha allenato nella stagione 2004/2005 la prima squadra della Pol. Aries Montone senza essere in possesso della necessaria qualifica, tantochè il predetto risulta essere stato squalificato fino al 30.06.2006 dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. - Nonostante la rituale convocazione, nessuno compariva dinanzi a questa Commissione né gli incolpati inviavano memorie difensive. - Ciò premesso, sulla base della documentazione agli atti, la Commissione conclude affermando la responsabilità degli incolpati. - Risulta infatti pacifico che Bucci Silvano ha svolto l’attività di allenatore nella stagione 2004/2005 in favore della prima squadra della società Aries Montone senza essere in possesso della necessaria qualifica, con tale comportamento violando le norme regolamentari del Settore Tecnico della F.I.G.C. - Del suddetto comportamento sono altresì responsabili il Presidente della società per violazione dell’art.1.comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo venuto meno all’obbligo di osservanza delle norme federali ed ai principi di lealtà e correttezza, nonché direttamente la medesima società ai sensi dell’art. 2 comma 4. P.Q.M. La Commissione disciplinare, visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., delibera di comminare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della società Aries Montone, nonché la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2005 a carico del Presidente Savini Luciano.
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