COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E C C E L L E N Z A NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA – TODI FOOTBAL CLUB DISPUTATA IL 4.12.2005 A BASTIA UMBRA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E C C E L L E N Z A NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA - TODI FOOTBAL CLUB DISPUTATA IL 4.12.2005 A BASTIA UMBRA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDICHINI LUCA PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.12.2005, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. L’audizione degli assistenti di gara consente di ritenere provati i fatti contestati al calciatore Bordichini Luca. Tuttavia i medesimi appaiono connotati di minore gravità e comunque inseriti in un unico contesto temporale. Conseguentemente si ritiene opportuno ridurre la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Bordichini Luca a due giornate effettive di gara. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. Bastia, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bordichini Luca a due giornate effettive di gara. DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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