COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ C A T E G O R I A (Girone “C”) NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.C. PANICALE E F.C. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. PANICALE – F.C. REAL VIRTUS DISPUTATA IL 19.11.2005 A PANICALE _ PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI ED UTILIZZO DI NUMERO DI CALCIATORI FUORI QUOTA NON REGOLAMENTARI. _ PER MOTIVI DI CONNESSIONE, SU DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, VENIVANO RIUNITI I DETTI RECLAMI CON PROVVEDIMENTO DATATO 1°.12.2005.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ C A T E G O R I A (Girone “C”)
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.C. PANICALE E F.C. REAL VIRTUS IN
RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. PANICALE - F.C. REAL VIRTUS DISPUTATA IL 19.11.2005
A PANICALE
_ PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI ED UTILIZZO DI NUMERO DI CALCIATORI
FUORI QUOTA NON REGOLAMENTARI.
_ PER MOTIVI DI CONNESSIONE, SU DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE, VENIVANO RIUNITI I DETTI RECLAMI CON
PROVVEDIMENTO DATATO 1°.12.2005.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.12.2005, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti:
motivi
- Posizione irregolare di tesserati, chiedendo entrambe che venisse inflitta alla società
avversaria la sanzione disciplinare della perdita della gara 0 - 3, ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 comma 5 lett. c) del C.G.S.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- La A.C. Panicale in data 25.11.2005 proponeva reclamo per posizione irregolare dei calciatore
della Real Virtus, in relazione alla gara del campionato Juniores girone “B” del 19.11.2005,
sostenendo che alcuni di essi non erano tesserati.
- Con successiva comunicazione del 02.12.2005 la medesima società indicava i nomi di tre
calciatori non tesserati.
- Con reclamo del 29.11.2005, la Real Virtus evidenziava che la A.C. Panicale avesse schierato
nella medesima gara sei calciatori fuori quota, violando in tal senso le prescrizioni contenute al
riguardo nel comunicato ufficiale nr.1 dell’01.07.2005 del CRU – Comitato Regionale Umbro –
Stagione sportiva 2005/2006.
A) Il reclamo della Real Virtus, sulla scorta di una attento esame della normativa richiamata, deve
essere respinto in quanto la A.C. Panicale ha schierato soltanto nr. 4 giocatori fuori quota e
precisamente il nr. 1, 4, 6 e 7, i quali non sono stati sostituiti da due giocatori fuori quota in lista e
precisamente il nr. 13 e 14. Conseguentemente l’indicazione contenuta nel comunicato sopra
indicato è stata completamente rispettata ed il reclamo della Real Virtus non appare meritevole di
accoglimento.
B) Appare viceversa fondato il reclamo proposto dall’A.C. Panicale, in quanto risultavano privi di
tesseramento, in forza del tabulato, aggiornato al 24.11.2005, fornito dalla segreteria del C.R.U. i
seguenti calciatori nr. 12 (EL-Khanchouli – Outmahe), nr. 5 (Tonle – Ngopdothierry), nr. 8 (Singh-
Harimeder) e nr. 11 (Zoh –Ibrahim Desirè)
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Panicale ed infliggere alla società Real Virtus la
sanzione disciplinare della perdita della gara 0 - 3, ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.c) del
C.G.S. .
DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
di respingere il reclamo proposto dalla società Real Virtus nei confronti dell’A.C. Panicale per
avere utilizzato sei calciatori fuori quota in violazione di quanto disposto nel comunicato ufficiale
sopra indicato.
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