COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO; NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA CALCIO – S.ENEA DISPUTATA IL 06.11.2005 AD AMELIA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 35 del Comitato Regionale Umbria del giorno 9.11.2005 pubblicato in pari data)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO;
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
AMERINA CALCIO – S.ENEA DISPUTATA IL 06.11.2005 AD AMELIA – CAMPIONATO
REGIONALE DI PROMOZIONE – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N.
35 del Comitato Regionale Umbria del giorno 9.11.2005 pubblicato in pari data)
_ Per squalifica inflitta al calciatore Bili Carlo per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.11.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara e non
compariva il legale rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
- La puntuale ricostruzione dei fatti dell’arbitro della gara operata in sede di audizione consente
di ritenere i fatti medesimi avvenuti in un unico contesto e pertanto, si ritiene equa la riduzione
della squalifica inflitta al calciatore Bili Carlo a due gare.
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dell’Amerina Calcio e di ridurre la sanzione della
squalifica inflitta al calciatore Bili Carlo a due giornate di gara.
_ DISPONE LA RESTITUIZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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