COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVANA – TODI DISPUTATA IL 29.10.2005 A TREVI – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 14 del Comitato Provinciale di Terni del giorno 3.11.2005 pubblicato in pari data)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 25/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. PANNACCI NELLO.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TREVANA - TODI DISPUTATA IL 29.10.2005 A TREVI – CAMPIONATO PROVINCIALE
JUNIORES – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 14 del Comitato
Provinciale di Terni del giorno 3.11.2005 pubblicato in pari data)
_ Squalifica inflitta al calciatore Capocciuti Stefano per sei gare.
_ ammenda di euro 25,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.11.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Terni infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Annullamento delle sanzioni ed in subordine riduzione delle stesse.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante, avendone questa fatta espressa richiesta.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- In via preliminare si dichiara inammissibile il reclamo della U.S. Trevana Calcio per la
impugnazione della delibera del G.S. che infligge a carico della Società l’ammenda di € 25.00, ai
sensi dell’art. 41 comma 3, letta d), Codice Giustizia Sportiva.
- Ai sensi della norma citata non sono infatti impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori
ad Euro 50,00 per le società partecipanti ai Campionati Juniores Provinciali.
- Per quanto riguarda i motivi introdotti in giudizio e relativi alla posizione del calciatore
Capocciuti Stefano, squalificato per sei gare dal G.S. perché a fine gara tirava dell’acqua contro
l’arbitro, si rileva che i motivi diretti ad escludere la sua responsabilità non sono fondati e non
possono trovare accoglimento.
- Dagli atti ufficiali e da quanto precisato con certezza dal direttore di gara è stato il Capocciuti a
gettare delle gocce di acqua verso l’arbitro. Questo riusciva ad identificarlo perché, girandosi
prontamente, notava il Capocciuti Stefano come unico calciatore in possesso di una bottiglia di
acqua che stava bevendo al momento dell’uscita del terreno di gioco al termine della gara.
- Lo stesso Capocciuti rivolgeva peraltro una frase ingiuriosa di lieve contenuto rivolta allo
stesso. Tanto precisato, se la condotta del calciatore va punita, appare comunque congruo
sanzionare la stessa secondo equità e in rispondenza al reale accaduto, con la squalifica pari a tre
giornate effettive di gara.
p.q.m.
d e l i b e r a
si dichiara inammissibile il reclamo della U.S. Trevana Calcio per la impugnazione della sanzione
inflitta di € 25,00. Dichiara parzialmente di accogliere lo stesso per quanto riguarda la posizione del
calciatore Capocciuti Stefano e riduce la squalifica inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di gara.
ORDINA DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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