COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ C A T E G O R IA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’UNIONE SPORTIVA VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASACASTALDA – VALDIPIERLE DISPUTATA IL 13.11.2005 A CASACASTALDA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ C A T E G O R IA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’UNIONE SPORTIVA VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CASACASTALDA - VALDIPIERLE DISPUTATA IL 13.11.2005 A
CASACASTALDA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
PER INIBIZIONE DIRIGENTE OCCHINI GIUSEPPE FINO AL 28.02.2006;
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEAMELIO DIEGO JAVIER PER QUATTRO
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 1.12.2005, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
m o t i v i
_ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
L’arbitro nella sua audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare ha confermato i fatti
come riportati nel suo referto di gara. Ha ribadito, quindi, a differenza dalla Società reclamante
che i fatti si sono verificati come da lui descrittI, per cui non è consentito avere dubbi sul
comportamento, certamente censurabile, tenuto sia dal calciatore Deamelio che dal dirigente
Occhini.
Il fatto che le dichiarazioni dell’arbitro siano assistite da presunzione di verità non consente di
dare credito alle ipotesi formulate dalla reclamante in assenza, peraltro, di riscontri obbiettivi.
In particolare, questa Commissione condanna la condotta del calciatore Deamelio che ha
attinto con uno sputo al viso un calciatore avversario. La giurisprudenza della C.A.F. qualifica
lo sputo, oltre che come atto di violenza, anche manifestazione di vilipendio e disprezzo. Per
questi motivi va confermata la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore.
La posizione del dirigente Occhini, censurabile, va vista comunque in un contesto di minore
gravità e la inibizione può essere parzialmente ridotta al 31.01.2006.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Valdipierle riduce la inibizione inflitta ai
dirigente Occhini Giuseppe al 31.01.2006. Conferma nel resto la delibera del G.S.
DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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