COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ C A T E G O R IA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’UNIONE SPORTIVA VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASACASTALDA – VALDIPIERLE DISPUTATA IL 13.11.2005 A CASACASTALDA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 02/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ C A T E G O R IA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’UNIONE SPORTIVA VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASACASTALDA - VALDIPIERLE DISPUTATA IL 13.11.2005 A CASACASTALDA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER INIBIZIONE DIRIGENTE OCCHINI GIUSEPPE FINO AL 28.02.2006; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEAMELIO DIEGO JAVIER PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 1.12.2005, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i _ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. L’arbitro nella sua audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare ha confermato i fatti come riportati nel suo referto di gara. Ha ribadito, quindi, a differenza dalla Società reclamante che i fatti si sono verificati come da lui descrittI, per cui non è consentito avere dubbi sul comportamento, certamente censurabile, tenuto sia dal calciatore Deamelio che dal dirigente Occhini. Il fatto che le dichiarazioni dell’arbitro siano assistite da presunzione di verità non consente di dare credito alle ipotesi formulate dalla reclamante in assenza, peraltro, di riscontri obbiettivi. In particolare, questa Commissione condanna la condotta del calciatore Deamelio che ha attinto con uno sputo al viso un calciatore avversario. La giurisprudenza della C.A.F. qualifica lo sputo, oltre che come atto di violenza, anche manifestazione di vilipendio e disprezzo. Per questi motivi va confermata la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore. La posizione del dirigente Occhini, censurabile, va vista comunque in un contesto di minore gravità e la inibizione può essere parzialmente ridotta al 31.01.2006. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Valdipierle riduce la inibizione inflitta ai dirigente Occhini Giuseppe al 31.01.2006. Conferma nel resto la delibera del G.S. DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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