COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (Girone “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – MAGIONE DISPUTATA IL 26.11.2005 A SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
P R O M O Z I O N E (Girone “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN SISTO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO - MAGIONE DISPUTATA IL 26.11.2005 A SAN SISTO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SARGENTI ROBERTO PER QUATTRO
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.12.2005, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’assistente di gara Lazzaeri
Ivan, pertanto veniva sentito telefonicamente. Invece non compariva il Presidente della Società
reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
L’assistente di gara Sig. Lazzari Ivan oltre che confermare integralmente il supplemento di
referto a sua firma ha dettagliatamente ricostruito il modo in cui ha riconosciuto, senza ombra di
dubbio, il calciatore Sargenti Roberto. Conseguentemente il reclamo del San Sisto risulta
palesemente infondato soprattutto nel punto in cui si sostiene uno scambio di persona. Peraltro
non sono consentiti in questo procedimento i richiesti confronti.
Conseguentemente la decisione inflitta dal G.S. appare ben motivata e congrua alla sanzione
stabilita sia per le ingiurie che per l’atteggiamento minaccioso tenuto dal Sargenti nei confronti
dell’assistente dell’arbitro.
p.q.m.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla Società Sportiva San Sisto e di confermare la sanzione
inflitta dal G.S.
DISPONE DI INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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