COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (Girone “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANELLO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 27.11.2005 A PIANELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
P R O M O Z I O N E (Girone “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PIANELLO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 27.11.2005 A PIANELLO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RONDONI MARCO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.12.2005, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
L’audizione dell’arbitro ed il contenuto del reclamo della società Pianello, oggi integralmente
confermato dal presidente, consentono di ritenere provate le frasi pronunciate dal calciatore
Rondoni Marco nei confronti della terna arbitrale. Tuttavia si ritiene che l’espressioni medesime
siano connotate da minor gravità e possano rientrare nell’unico contesto.
Si ritiene pertanto equo e commissurato nei fatti medesimi ridurre la squalifica inflitta al
calciatore Rondoni Marco a due giornate effettive di gara.
p.q.m.
d e l i b e r a
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Pianello riduce la squalifica del
calciatore Rondoni Marco a due giornate effettive di gara.
DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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