COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA (Girone “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S.GIUSTINO – ARIES DISPUTATA IL 27.11.2005 A SAN GIUSTINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 09/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ CATEGORIA (Girone “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VIRTUS S.GIUSTINO - ARIES DISPUTATA IL 27.11.2005 A SAN GIUSTINO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCATELLI MATTEO PER QUATTRO
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.12.2005, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria infliggeva le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’assistente di gara Malacchi
Filippo, pertanto veniva sentito telefonicamente. Invece compariva il Presidente della Società
reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
L’audizione dell’assistente di gara e del Presidente della società reclamante, consentono di
ritenere provato i fatti addebitati al calciatore del Montone Moscatelli Matteo.
Questo sia per quanto riguarda la reazione a gioco fermo sia per la frase ingiuriosa pronunciata
nei confronti dell’arbitro.
Tuttavia i fatti si sono verificati in un unico contesto e nel volgere di pochissimi secondi, per cui
si ritiene equa la riduzione della squalifica inflitta a Moscatelli Matteo a tre giornate effettive di
gara.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Aries Montone riduce la
squalifica al calciatore Moscatelli Matteo a tre giornate effettive di gara.
DISPONE DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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