COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare omunicato Ufficiale N° 53 del 5/01/2006 1 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBERIS ORTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – TIBERIS ORTE DISPUTATA IL 27.11.2005 AD ALLERONA SCALO
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
omunicato Ufficiale N° 53 del 5/01/2006
1 ^ C A T E G O R I A
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBERIS ORTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ROMEO MENTI - TIBERIS ORTE DISPUTATA IL 27.11.2005 AD ALLERONA SCALO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ AMMENDA DI EURO 200,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.01.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Insussistenza dell’addebito e pertanto chiedeva l’annullamento e/o la riduzione dell’ammenda.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Preliminarmente che il reclamo risulta sottoscritto da persona (segretario) non avente titolo
legale a rappresentare la Società come si evince dalla domanda d’iscrizione per la stagione
2005/2006 al Campionato di 1^ categoria.
- Quanto sopra anche in considerazione del fatto che questa Commissione è stata informata
dalla segreteria del C.R.U. che il Presidente ed il suo vice sono attualmente inibiti ed
impossibilitati a sottoscrivere il reclamo.
- In conseguenza di ciò il reclamo deve essere dichiarato inammissibile precludendone tale
inosservanza l’esame nel merito.
p.q.m.
d e l i b e r a
di dichiarare inammissibile il reclamo.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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