COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare omunicato Ufficiale N° 53 del 5/01/2006 1 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBERIS ORTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – TIBERIS ORTE DISPUTATA IL 27.11.2005 AD ALLERONA SCALO

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare omunicato Ufficiale N° 53 del 5/01/2006 1 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBERIS ORTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI - TIBERIS ORTE DISPUTATA IL 27.11.2005 AD ALLERONA SCALO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.11.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ AMMENDA DI EURO 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.01.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Insussistenza dell’addebito e pertanto chiedeva l’annullamento e/o la riduzione dell’ammenda. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Preliminarmente che il reclamo risulta sottoscritto da persona (segretario) non avente titolo legale a rappresentare la Società come si evince dalla domanda d’iscrizione per la stagione 2005/2006 al Campionato di 1^ categoria. - Quanto sopra anche in considerazione del fatto che questa Commissione è stata informata dalla segreteria del C.R.U. che il Presidente ed il suo vice sono attualmente inibiti ed impossibilitati a sottoscrivere il reclamo. - In conseguenza di ciò il reclamo deve essere dichiarato inammissibile precludendone tale inosservanza l’esame nel merito. p.q.m. d e l i b e r a di dichiarare inammissibile il reclamo. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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