COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARTIGLIO – PROMANO DISPUTATA IL 18.12.2005 A GRICIGNANO
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
3^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARTIGLIO
- PROMANO DISPUTATA IL 18.12.2005 A GRICIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.24 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA,
DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ OMOLOGAZIONE DELLA GARA;
_ LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CONSIGLI RICCARDO FINO AL 30.06.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.01.2006, la seguente decisione.
f a t t o
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
m o t i v i
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- L’audizione dell’arbitro della gara e l’esame degli altri documenti fanno ritenere a questa
Commissione che la sospensione della gara sia stata affrettatamente decretata dal medesimo
arbitro.
- Ed infatti non sono rinvenibili nella fattispecie gli elementi contenuti nell’articolo 64 delle
N.O.I.F. della F.I.G.C. . Le condizioni di sicurezza al termine del primo tempo erano garantite
soprattutto per quanto riguarda il comportamento del pubblico limitato a poche unità.
- L’arbitro non ha neppure messo in atto quelli accorgimenti utili a ristabilire la tranquillità
necessaria alla prosecuzione della partita ( convocazione dei capitani, raccomandazioni ai
dirigenti ecc…).
- Il comportamento, pur censurabile dell’allenatore del Promano, già espulso, non può costituire
valido argomento per l’adozione di un provvedimento così grave.
- Per quanto riguarda la posizione del citato allenatore si ritiene che la sanzione inflitta possa
essere mitigata perché i fatti a lui addebitati possono considerarsi avvenuti in un unico
contesto.
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo dell’A.S. Promano sulla sospensione della gara deliberando
contestualmente la ripetizione della medesima.
Si ritiene di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Consigli Riccardo fino al 31.05.2006.
DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARTIGLIO – PROMANO DISPUTATA IL 18.12.2005 A GRICIGNANO"