COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare E C C E L L E N Z A Nel deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare E C C E L L E N Z A Nel deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C della F.I.G.C. NEI CONFRONTI del calciatore Calvaresi Gaetano, già tesserato per la società Paternò Calcio Srl ed attualmente in forza alla società G.S. Arrone; incolpato: _ della violazione dell’art.1 del Codice di G.S. con riferimento allo Statuto Federale (clausola compromissoria), HA PRONUNCIATO, nella seduta del 12.01.2006, la seguente decisione : f a t t o L’esame degli atti consente il proscioglimento del calciatore Calvaresi Gaetano attualmente in forza alla Società G.S. Arrone ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 94 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C. Ed infatti: Il Paternò Calcio Srl con C.U. nr. 35/A del Consiglio Federale del 27.02.2004 è stato escluso dal campionato di appartenenza della Serie C/2; Il G.S. Arrone milita nel Campionato Nazionale Dilettanti e, pertanto opera pienamente, nel caso di specie, in deroga alla disposizione di cui all’art. 27 dello Statuto Federale nel senso che il calciatore Calvaresi Gaetano, con l’esclusione del Paternò Calcio dal Settore Professionistico, poteva adire le vie legali senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione. P.Q.M. d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Calvaresi Gaetano dall’incolpazione a lui ascritta per avere il medesimo agito in piena legittimità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 94 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C. .
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