COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE SAN LORENZO – PORCHIANO DISPUTATA IL 03.12.2005 A PONTE SAN LORENZO

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE SAN LORENZO - PORCHIANO DISPUTATA IL 03.12.2005 A PONTE SAN LORENZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 07.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 INFLITTA AL TECNICO ONOFRI ETTORE; _ SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MODICA VINCENZO; _ SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROMANELLI DANIELE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.01.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse, motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’audizione dell’arbitro consente di ritenere provati i fatti indicati nel referto di gara, anche se il riconoscimento dei calciatori dall’interno degli spogliatoi lascia qualche perplessità in considerazione del materiale della porta medesima e sulla possibilità per l’arbitro di un preciso riconoscimento, che non è avvenuto per i numeri delle maglie ma bensì “de visu”. - Tuttavia l’unico contesto nel quale si sono svolti i fatti addebitati ai calciatori del Porchiano Modica e Romanelli consentono di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. - Per quanto riguarda la posizione del tecnico Onofri la sanzione si ritiene equa e commisurata al fatto commesso grave e per altro singolare!! p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Porchiano relativamente alla posizione dell’allenatore Onofri Ettore e di ridurre a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Modica Vincenzo e Romanelli Daniele. DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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