COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O V I N C I A L E J U N I O R E S NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASS. SEMONTE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – SEMONTE DISPUTATA IL 07.12.2005 AD OSPEDALICCHIO
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
P R O V I N C I A L E J U N I O R E S
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASS. SEMONTE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
OSPEDALICCHIO - SEMONTE DISPUTATA IL 07.12.2005 AD OSPEDALICCHIO (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO
PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 07.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELONI
GIOVANNI;
_ L’AMMENDA DI € 350,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.01.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Vista la puntuale ricostruzione dei fatti avvenuti da parte dell’arbitro dinanzi a questa
Commissione, vista l’ammissibilità da parte della società delle circostanze che hanno indotto
l’arbitro ad assumere le proprie decisioni, tuttavia a parere di questa Commissione i fatti
attribuiti al calciatore Angeloni Giovanni possono essere connotati con minore gravità per cui la
squalifica inflitta allo stesso calciatore dal G.S. può essere ridotta a quattro giornate effettive di
gara.
- Va invece confermata l’ammenda di € 350,00 inflitta alla società Semonte Calcio per i fatti
ascritti ai propri tesserati.
p.q.m.
d e l i b e r a
di confermare l’ammenda di € 350,00 alla società Semonte Calcio e di ridurre la squalifica inflitta
dal G.S. al calciatore Angeloni Giovanni, a quattro giornate effettive di gara.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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