COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFO MONTE TEZIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGINA – GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA IL 18.12.2005 A PETRIGNANO D’ASSISI
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
1 ^ C A T E G O R I A
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFO MONTE TEZIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TORCHIAGINA - GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA IL 18.12.2005 A PETRIGNANO D’ASSISI
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
SQUALIFICA FINO AL 23.02.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CRICCO GIORDANO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.01.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa,
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il comportamento del calciatore Cricco Giordano, che colpiva con una spallata l’arbitro deve essere
sanzionato, ma si ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta sino al 23.01.2006, pari ad un mese, in
quanto il gesto è stato certamente volontario ma non violento.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Grifo Monte Tezio, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Cricco Giordano fino al 23.01.2006.
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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