COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEFALCO – CANNARA DISPUTATA IL 08.12.2005 A MONTEFALCO 21.12.05

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEFALCO – CANNARA DISPUTATA IL 08.12.2005 A MONTEFALCO 21.12.05 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE AL DIRGENTE GALARDINI ANDREA FINO AL 28.02.2005; _ INIBIZIONE AL DIRIGENTE ANDREANI GIAMPIERO FNO AL 31.01.2006; _ AMMENDA DI €. 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.01.2006, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse, motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto di gara, sia con riferimento al comportamento dei dirigenti del Montefalco Galardini ed Andreani, sia in merito al comportamento dei sostenitori di tale società. - Rileva tuttavia questa Commissione che il comportamento dei suddetti dirigenti, pur essendo oggettivamente ispirato al tentativo di evitare la disputa della gara per gli asseriti problemi agli spogliatoi, non si è tuttavia concretizzato in atti di particolari gravità e pervicacia, tant’è che una volta presa consapevolezza della decisione dell’arbitro di iniziare comunque la gara la stessa si è potuta svolgere n modo del tutto regolare. - Si ritiene pertanto equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S., determinando l’inibizione fino al 20.01.2006 a carico dell’Andreani e fino al 15.02.2006 a carico del Galardini. - Si ritiene inoltre di ridurre la sanzione dell’ammenda ad €. 100,00 per il comportamento del pubblico, attesa l’assenza di episodi particolarmente significativi. P.Q.M. d e l i b e r a previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S. Montefalco, di ridurre le sanzioni delle inibizioni inflitte ai dirigenti Andreani Giampiero e Galardini Andrea, rispettivamente, fino al 20.01.2006 e 15.02.2006, riducendo altresì ad € 100,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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