COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare R E G I O N A L E J U N I O R E S “A2” (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – LAMA CALCIO DISPUTATA IL 17.12.2005 A CASTIGLIONE DELLA VALLE
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
R E G I O N A L E J U N I O R E S “A2” (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA
CALCIO - LAMA CALCIO DISPUTATA IL 17.12.2005 A CASTIGLIONE DELLA VALLE
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ AMMENDA DI € 200,00;
_ SQUALIFICA FINO AL 28.02.2006 INFLITTA AL CALCIATORE LUPPI FEDERICO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.1.2006, la seguente decisione.
f a t t o
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
m o t i v i
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- L’audizione dell’arbitro unitamente agli altri atti del procedimento consente di ritenere provati gli
addebiti contestati alla società Lama Calcio, sia per gli incidenti avvenuti a fine gara che per il
comportamento dei propri dirigenti in lista e dei propri sostenitori, sia per la posizione del
calciatore Luppi Federico.
- Per quanto riguarda gli incidenti a fine gara la società reclamante da una interpretazione non
suffragata dal benché minimo riscontro, mentre invece l’arbitro è stato tassativo nel
riconoscere tra gli autori della rissa, sia i dirigenti della società del Lama sia i pochi sostenitori
che si rifugiavano tutti nello spogliatoio del Lama.
- Per quanto riguarda poi la posizione del calciatore Luppi Federico, il medesimo è stato
riconosciuto dall’arbitro dal numero della maglia, senza il minimo dubbio.
P.Q.M.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dal G.S. Lama Calcio e di confermare integralmente le sanzioni
inflitte dal G.S. .
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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