COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL PRESIDENTE DELL’ELLERA CALCIO CHIATTI NAZARENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 29.01.2006 AD ELLERA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL PRESIDENTE DELL’ELLERA CALCIO CHIATTI NAZARENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 29.01.2006 AD ELLERA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE DIRIGENTE CHIATTI NAZARENO FINO AL 17.03.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della società, adducendo i seguenti: motivi Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva l’annullamento e/o la riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di aver sentito delle grida pronunciate dal Presidente dell’Ellera Calcio durante la partita, precisando tuttavia di non averne percepito il contenuto. L’assistente, per contro, ha dichiarato di essersi voltato durante la gara e di aver in quel momento udito il Chiatti profferire le frasi offensive riportate nel suo referto. - Rileva tuttavia questa Commissione che né dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, né da quanto da costui precisato dinanzi alla Commissione stessa, risulta in maniera chiara a chi dette frasi fossero indirizzate. In mancanza di una specificazione in tal senso non può, peraltro, darsi per scontato che le stesse fossero necessariamente indirizzate alla terna arbitrale, così come invece ritenuto dal G.S. . - In assenza di una prova sul punto emergente dalle dichiarazioni della terna arbitrale, il reclamo deve essere pertanto accolto. p.q.m. d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto in proprio dal Presidente dell’Ellera Calcio e di annullare la sanzione inflitta dal G.S. . ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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