COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare P R O M O Z I O N E (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL PRESIDENTE DELL’ELLERA CALCIO CHIATTI NAZARENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 29.01.2006 AD ELLERA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
P R O M O Z I O N E (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL PRESIDENTE DELL’ELLERA CALCIO
CHIATTI NAZARENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - NOCERA UMBRA
DISPUTATA IL 29.01.2006 AD ELLERA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04.02.2006
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ INIBIZIONE DIRIGENTE CHIATTI NAZARENO FINO AL 17.03.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva l’annullamento e/o la riduzione della
stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di aver sentito delle grida pronunciate
dal Presidente dell’Ellera Calcio durante la partita, precisando tuttavia di non averne percepito
il contenuto. L’assistente, per contro, ha dichiarato di essersi voltato durante la gara e di aver
in quel momento udito il Chiatti profferire le frasi offensive riportate nel suo referto.
- Rileva tuttavia questa Commissione che né dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, né da
quanto da costui precisato dinanzi alla Commissione stessa, risulta in maniera chiara a chi
dette frasi fossero indirizzate. In mancanza di una specificazione in tal senso non può, peraltro,
darsi per scontato che le stesse fossero necessariamente indirizzate alla terna arbitrale, così
come invece ritenuto dal G.S. .
- In assenza di una prova sul punto emergente dalle dichiarazioni della terna arbitrale, il reclamo
deve essere pertanto accolto.
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto in proprio dal Presidente dell’Ellera Calcio e di annullare
la sanzione inflitta dal G.S. .
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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