COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 22.01.2006 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 22.01.2006 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BRILLI ALESSIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato a questa Commissione che il calciatore Brilli Alessio, dolorante per il colpo ricevuto fortuitamente, ha successivamente tenuto comportamento offensivo nei confronti del suo avversario e subito dopo nei confronti dello stesso direttore di gara intervenuto per placare il suo stato d’animo. - A parere di questa Commissione il comportamento del Grilli deve essere sicuramente sanzionato; però, tenuto conto dei suoi buoni precedenti e della circostanza che l’episodio deve ritenersi più una smodata reazione per il fallo ricevuto che gli ha procurato un forte dolore che non piuttosto alla concreta volontà di offendere, appare giusto ridurre la squalifica allo stesso inflitta dal G.S. a due giornate effettive di gara, ritenendole eque e commisurate alla infrazione dallo stesso commessa. p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Moiano, di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Brilli Alessio. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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