COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 22.01.2006 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2 ^ C A T E G O R I A (GIRONE “B”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
MOIANO – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 22.01.2006 A MOIANO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 58 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BRILLI ALESSIO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato a questa Commissione che il
calciatore Brilli Alessio, dolorante per il colpo ricevuto fortuitamente, ha successivamente
tenuto comportamento offensivo nei confronti del suo avversario e subito dopo nei confronti
dello stesso direttore di gara intervenuto per placare il suo stato d’animo.
- A parere di questa Commissione il comportamento del Grilli deve essere sicuramente
sanzionato; però, tenuto conto dei suoi buoni precedenti e della circostanza che l’episodio
deve ritenersi più una smodata reazione per il fallo ricevuto che gli ha procurato un forte dolore
che non piuttosto alla concreta volontà di offendere, appare giusto ridurre la squalifica allo
stesso inflitta dal G.S. a due giornate effettive di gara, ritenendole eque e commisurate alla
infrazione dallo stesso commessa.
p.q.m.
d e l i b e r a
in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Moiano, di ridurre a due giornate
effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Brilli Alessio.
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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