COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3 ^ C A T E G O R I A (GIRONE”A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. BALANZANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BALANZANO – VIRTUS CERBARA DISPUTATA IL 20.12.2005 A PONTE VALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 04.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3 ^ C A T E G O R I A (GIRONE”A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. BALANZANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BALANZANO – VIRTUS CERBARA DISPUTATA IL 20.12.2005 A PONTE VALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 04.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA NON OMOLOGAZIONE DELLA GARA E LA RIPETIZIONE DELLA STESSA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della società, adducendo i seguenti: motivi Mancata sostituzione dell’assistente di parte espulso. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Dagli atti ufficiali di gara e da quanto espressamente confermato dall’arbitro in sede di audizione dinanzi questa Commissione Disciplinare risulta in maniera chiara che lo stesso non procedeva ad alcuna espulsione nei confronti dell’assistente di gara di terza categoria, di parte della società Balanzano. Anzi, lo stesso direttore di gara, precisava di non aver mai formalizzato nessun provvedimento nei confronti dello stesso assistente neppure nei restanti minuti finali. - 1592 / 64 - - I motivi della società reclamante si ritengono pertanto infondati e privi di elementi di prova. p.q.m. d e l i b e r a respinge il reclamo proposto dall’A.S. Balanzano e conferma la delibera del G.S. con la conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo A.S. Balanzano - Virtus Cerbara 1 - 2. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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