COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO – VIRTUS SANGEMINI DISPUTATA IL 29.01.2006 A FOLIGNO –
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA (GIRONE “C”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VIS FOLIGNO - VIRTUS SANGEMINI DISPUTATA IL 29.01.2006 A FOLIGNO -
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PORRAZZINI EMILIANO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
Il direttore conferma il rapporto e precisa che il calciatore ha tenuto, comunque,
comportamento solo lievemente irriguardoso. Questa Commissione Disciplinare, vista la lieve
entità ed il contenuto non particolarmente offensivo della frase, ritiene equo ridurre la sanzione
inflitta dal G.S. al calciatore Porrazzini Emiliano a due giornate di squalifica:
p.q.m.
d e l i b e r a
in accoglimento del reclamo proposto da A.S. Virtus Sangemini, di ridurre a due giornate effettive
di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Porrazzini Emiliano.
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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