COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – MOIANO DISPUTATA IL 15.01.2006 A MACCHIE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – MOIANO DISPUTATA IL 15.01.2006 A MACCHIE - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). AMMENDA DI EURO 120,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Il comportamento del pubblico dell’A.C. Castiglionese Macchie che offendeva e minacciava l’arbitro con generiche frasi va punito e la Società, che ne risponde oggettivamente, deve essere sanzionata. Considerato, tuttavia, che lo stesso pubblico era sparuto e la condotta da punire di lieve entità si ritiene equo ridurre l’ammenda ad Euro 70,00. p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. Castiglionese Macchie riduce l’ammenda inflitta alla stessa ad euro Settanta/00 ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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