COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZESE – MACCHIE DISPUTATA IL 07.01.2006 A TODI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZESE – MACCHIE DISPUTATA IL 07.01.2006 A TODI - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). RIPETIZIONE DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI TRE IN CLASSIFICA; AMMENDA DI EURO 150,00; INIBIZIONE DEI DIRIGENTI BERNARDINI SANDRO E ROMANELLI GIUSEPPE FINO AL 24.02.2006; SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GRISCI CARLO FINO AL 24.02.2006; SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE SALTIMBANCO FABIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Ripetizione della gara ed eccessività di tutte le sanzioni inflitte. motivi della decisione I referti arbitrali e l’audizione dell’arbitro consentono di ritenere provati i fatti di cui al procedimento, avendo il direttore di gara esattamente ricostruito i punti salienti che interessano la decisione. E cioè: - il fallo fischiato contro le Macchie al 14^ del primo tempo era stato commesso fuori dell’area di rigore né l’arbitro si è mai sognato di aver assegnato un calcio di rigore, in favore della Colvalenzese; - a seguito dell’abbandono del terreno di giuoco da parte dei dirigenti, dell’allenatore e dei calciatori della Società Macchie, l’arbitro ha tentato di riprendere il giuoco chiedendo sostegno al vice capitano delle Macchie, ricevendone un netto rifiuto; - quando l’arbitro ha emesso il triplice fischio di chiusura sul terreno di giuoco c’era solo la squadra della Colvalenzese, mentre nessun calciatore o dirigente delle Macchie era presente. Da notare, infine, che la Società reclamante non si è presentata a sostenere le ragioni del proprio reclamo che, peraltro, conteneva un presupposto non dimostrato né fondato secondo il quale l’arbitro aveva prima assegnato un calcio di rigore e successivamente una punizione fuori area, a seguite di proteste dei calciatori delle Macchie. Il G.S. ha congruamente sanzionato le infrazioni commesse e la sua decisione merita integrale conferma ad eccezione del punto relativo alla violazione dell’art. 1 C.G.S. con conseguente inflizione di ulteriori due punti di penalizzazione a carico delle Macchie. Ad avviso di questa Commissione la violazione non sussiste e pertanto ci si deve limitare alla giusta applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione a carico della Società Macchie ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 delle N.O.I.F.. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S Macchie di ridurre la sanzione di tre punti di penalizzazione ad un punto di penalizzazione. Conferma nel resto la delibera del G.S.. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO. Il Presidente della Commissione Disciplinare
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