COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE – PISTRINO DISPUTATA IL 19.02.2006 A PADULE DI GUBBIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTINI DANILO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA - GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE - PISTRINO DISPUTATA IL 19.02.2006 A PADULE DI GUBBIO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTINI DANILO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. Alla seduta odierna non era presente l’arbitro e il presidente della società reclamante seppur regolarmente convocati. L’arbitro veniva comunque sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - Il referto arbitrale ed i chiarimenti dell’arbitro, forniti a mezzo telefono, consentono di ritenere provato il comportamento del calciatore Brunettini Danilo. - Tuttavia la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parzialmente riformata perché il calciatore che ha subito il fallo ha potuto ultimare la gara senza particolari conseguenze. Ciò dimostra la non gravità del fallo certamente volontario ed intenzionale. P.Q.M. riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Brunettini Danilo a due giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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