COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MAGIONE – MONTE MALBE ELLERA DISPUTATA IL 18.02.2006 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI ALESSANDRO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
3^ CATEGORIA - GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATLETICO MAGIONE – MONTE MALBE ELLERA DISPUTATA IL 18.02.2006 A
PASSIGNANO SUL TRASIMENO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO
22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI ALESSANDRO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa, alla
seduta odierna non era presente il presidente della società reclamante seppur regolarmente
convocato. L’arbitro veniva sentito regolarmente
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
- Il comportamento del calciatore Castellani Alessandro, dell’Atletico Magione, è stato ben
descritto dall’arbitro nel suo referto. Inoltre, in sede di audizione l’arbitro della gara ha
dichiarato di non aver visto il calciatore Pieroni Francesco, del Monte Malbe scontrarsi con
l’allenatore dell’Atletico Magione Sig. Castellani Paolo, padre del calciatore Castellani
Alessandro. Con ciò si deduce l’infondatezza del reclamo proposto dell’Atletico Magione.
- Congrua e ben motivata appare la sanzione inflitta dal G.S. che va pertanto integralmente
confermata.
P.Q.M.
respingere il reclamo proposto dalla società Atletico Magione.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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