COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare AMATORI – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D BIVIO LUGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORSINI – BIVIO LUGNANO DISPUTATA IL 28.01.2006 AD UMBERTIDE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE BELLUCCI LUIGI FINO AL 01.02.2008; _ SQUALIFICA CALCIATORE MONTANUCCI PAOLO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare AMATORI - GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D BIVIO LUGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORSINI – BIVIO LUGNANO DISPUTATA IL 28.01.2006 AD UMBERTIDE - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE BELLUCCI LUIGI FINO AL 01.02.2008; _ SQUALIFICA CALCIATORE MONTANUCCI PAOLO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione della stesse. Alla seduta odierna l’arbitro della gara ed il presidente della società reclamante, seppur regolarmente convocati, non si sono presentati. L’arbitro è stato regolarmente sentito telefonicamente come pure il calciatore Bellucci Luigi reclamante in proprio. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - Per quanto riguarda la posizione del calciatore Montanucci Paolo della società Bivio Lugnano dichiara inammissibile la parte del reclamo relativo al calciatore per difetto di motivi a sostegno del medesimo. - Per quanto riguarda la posizione del calciatore Bellucci Luigi i fatti si ritengono provati sia dal referto arbitrale sia dall’audizione a mezzo telefono effettuata. Bisogna comunque dare anche atto del buon comportamento tenuto dal Bellucci avanti questa Commissione laddove ha negato con decisione di aver dato un calcio alla porta dello spogliatoio che ha poi attinto l’arbitro alla regione parietale sinistra procurandogli un vistoso “ bernoccolo”. - Ulteriore perplessità ha ingenerato presso questa Commissione il mancato ricovero dell’arbitro all’Ospedale per farsi refertare. - Tuttavia i principi che ispirano il procedimento sportivo inducono a ritenere provati i fatti contestati al Bellocci sotto il profilo della valenza probatoria del referto arbitrale. P.Q.M. 1. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Bivio Lugnano nell’interesse del calciatore Montanucci Paolo. 2. respinge il reclamo del Bellucci in proprio e dalla società Bivio Lugnano nell’interesse del Bellucci medesimo, confermando integralmente la impugnata decisione del G.S. . - DISPONE INCAMERARSI LE TASSE RECLAMO.
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