COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare AMATORI – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA – GNU TEAM COSPAIA DISPUTATA IL 08.02.2006 A LAMA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 30 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 08.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE DIRIGENTE CECCONI BENITO FINO AL 24.03.2006.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
AMATORI - GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA AMATORI LAMA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA – GNU TEAM COSPAIA DISPUTATA IL
08.02.2006 A LAMA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. NR. 30 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 08.02.2006 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
_ INIBIZIONE DIRIGENTE CECCONI BENITO FINO AL 24.03.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
Alla seduta odierna è stato sentito l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
- La frase offensiva indicata dall’arbitro nel referto e confermata in sede di audizione, non appare
di gravità tale da meritare la sanzione inflitta dal G.S. .
- Si ritiene pertanto di mitigare la sanzione della inibizione riducendola fino al 10.03.2006.
P.Q.M.
riduce l’inibizione inflitta da G.S, al Sig. Cecconi Benito, dirigente della società Amatori
Lama, fino a tutto il 10.03.2006.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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