COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO – SCHIAVO DISPUTATA IL 12.03.2006 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 75 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 15.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE SAGRAZZINI STEFANO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO - SCHIAVO DISPUTATA IL 12.03.2006 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 75 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 15.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE SAGRAZZINI STEFANO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : - Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. - Alla seduta odierna era presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: L’audizione del direttore di gara dinanzi a questa Commissione ha permesso di ricostruire puntualmente i fatti accaduti. In occasione della concessione di un calcio di rigore contro la squadra dello Schiavo, il calciatore Sagrazzini Stefano, protestava nei confronti dell’arbitro sfiorandolo, in senso di scherno con un buffetto sulla nuca senza procurare alcun tipo di dolore. Pur deplorando l’atteggiamento del Sagrazzini, che peraltro si allontanava senza protestare all’atto della segnalazione di espulsione da parte dell’arbitro, questa Commissione ritiene equo di ridurre la sanzione inflitta al calciatore a due giornate effettive di gare, poiché il gesto dal Sagrazzini commesso deve considerarsi una smodata protesta. P.Q.M. riduce la squalifica inflitta al calciatore Sagrazzini Stefano a due giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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