COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CERQUETO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO – COSTACCIARO DISPUTATA IL 11.03.2006 A CERQUETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 37 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 15.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE COMODI MAIKOL PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 31/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
3^ CATEGORIA – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CERQUETO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CERQUETO - COSTACCIARO DISPUTATA IL 11.03.2006 A CERQUETO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 37 DEL COMITATO
PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 15.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE COMODI MAIKOL PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
- Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
L’assunto della società reclamante secondo il quale il gesto commesso dal calciatore Comodi
Maikol è da attribuirsi ad assoluta involontarietà non trova nessun riscontro né dagli atti ufficiali
di gara né tanto meno dalle precisazioni fornite dall’Arbitro, in sede di audizione, a questa
Commissione.
L’arbitro ha spiegato con dovizia di particolari, che la gomitata inferta dal Comodi al suo
avversario è stato commessa con volontarietà, causandone il suo definitivo abbandono dal
terreno di gioco.
Di conseguenza, giusta e proporzionata alla violazione commessa dal Comodi deve ritenersi la
sanzione inflitta allo stesso dal G.S. la quale deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
delibera di respingere il reclamo proposto dalla S.S. Cerqueto Calcio in favore del calciatore
Comodi Maikol confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. .
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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