COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.M. 98 – GRIFO SANTANGELO DISPUTATA IL 26.03.2006 AD ACQUASPARTA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE MILIONI MIRCO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO
ALLA GARA A.M. 98 – GRIFO SANTANGELO DISPUTATA IL 26.03.2006 AD ACQUASPARTA
- (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE MILIONI MIRCO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione inflitta al calciatore Milioni Mirco, pertanto ne chiedeva la riduzione
della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
In via preliminare la Commissione ritiene giustificata l’assenza dell’arbitro per motivi di salute e
di soprassedere alla sua audizione, vista la chiarezza del referto di gara.
I motivi addotti nel proprio reclamo dalla società Polisportiva A.M. 98 secondo cui la sanzione
inflitta al calciatore Milioni Mirco appare eccessiva sono destituiti da fondamento in quanto il
Giudice di primo grado ha bene interpretato i fatti esposti dall’arbitro nel proprio referto.
Per di più è stata omessa ogni valutazione sulla spinta che l’arbitro ha ricevuto dal suddetto
calciatore con il gomito. I fatti sono ripetuti ed articolati ha più riprese: in campo, a fine gara e
davanti agli spogliatoi. La sanzione inflitta al calciatore appare equa e proporzionata alle
violazioni dallo stesso commesse e pertanto merita integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Polisportiva A.M. 98, confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S. .
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.M. 98 – GRIFO SANTANGELO DISPUTATA IL 26.03.2006 AD ACQUASPARTA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE MILIONI MIRCO PER SEI GARE."