COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – CARBONESCA DISPUTATA IL 26.03.2006 A PIERANTONIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE; – AMMENDA DI € 500,00; – SQUALIFICA CALCIATORE SPARONE FABIO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO - CARBONESCA DISPUTATA IL 26.03.2006 A PIERANTONIO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE; - AMMENDA DI € 500,00; - SQUALIFICA CALCIATORE SPARONE FABIO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : - Eccessività delle sanzione inflitte , pertanto ne chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: La puntuale ed ampia audizione dell’arbitro della gara e del Co-presidente della società reclamante S.S.D. Pierantonio consentono a questa Commissione di ritenere accertati i tre punti di discussione e cioè l’invasione solitaria, l’episodio del sasso lanciato all’interno dello spogliatoio dell’arbitro e l’episodio relativo al calciatore Fabio Sparano. Tuttavia i fatti medesimi vanno connotati di minore gravità rispetto a quella desumibile dai soli atti del procedimento. Ed infatti: - per quanto riguarda il tifoso del Pierantonio entrato in campo al quarantesimo del secondo tempo è opportuno evidenziare il comportamento tempestivo ed energico dei tesserati della società reclamante che hanno impedito il contatto con l’arbitro ed hanno allontanato con energia l’invasore solitario; - per quanto riguarda il comportamento del calciatore Sparano Fabio, si ritengono accertati sia il comportamento ingiurioso che quello minaccioso, attraverso il lancio dell’acqua in direzione dell’arbitro che tuttavia lo ha attinto alla spalla sinistra senza provocare danno alcuno, come lo stesso arbitro ha riferito. Va infine evidenziato che lo Sparano a fine gara si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per scusarsi del proprio comportamento; - per quanto riguarda infine l’episodio del sasso lanciato all’interno dello spogliatoio dell’arbitro va innanzitutto precisato che il lancio medesimo è avvenuto dalla pubblica via, nell’immediatezza del rientro dell’arbitro all’interno del proprio spogliatoio. Inoltre, va evidenziato il comportamento collaborativo della società che ha aiutato l’arbitro, invitandolo anche a recarsi presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Umbertide. L’arbitro si rifiutava recandosi successivamente a quello di Foligno. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S.D. Pierantonio 1965, riduce: - la squalifica del campo di gioco a due giornate effettive di gara; - la sanzione dell’ammenda ad € 300,00; - la squalifica del calciatore Sparano Fabio a quattro giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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