COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A PICCHI S. GIACOMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCHI SAN GIACOMO – MONTEFRANCO DISPUTATA IL 01.04.2006 ASAN GIACOMO DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROMEI ELIA PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A PICCHI S. GIACOMO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PICCHI SAN GIACOMO - MONTEFRANCO DISPUTATA IL 01.04.2006 ASAN
GIACOMO DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROMEI ELIA PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- inapplicabilità della sanzione inflitta al calciatore, in subordine eccessività della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
I motivi del reclamo risultano infondati in quanto dal referto ufficiale, nonché dalle dichiarazioni
rese dal direttore di gara a questa Commissione, risulta che il calciatore Romei Elia, al termine
della partita, sgambettava volontariamente l’arbitro al rientro nello spogliatoio.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come tale meritevole
di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dall’A.C. Picchi San Giacomo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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