COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A PICCHI S. GIACOMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL 26.03.2006 A SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONCORE SIMONE FINO AL 31.12.2006; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ELISEI FAUSTO PER QUATTRO GARE; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SANTEFICETUR SERGIO FINO AL 28.04.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A PICCHI S. GIACOMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO - PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL 26.03.2006 A SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONCORE SIMONE FINO AL 31.12.2006; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ELISEI FAUSTO PER QUATTRO GARE; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SANTEFICETUR SERGIO FINO AL 28.04.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - inapplicabilità delle sanzioni inflitte, in subordine riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione sono risultati integralmente confermati i fatti dal medesimo descritti nel referto, sia con riferimento del comportamento posto in essere dal Dirigente Santificetur che in merito a quello dei giocatori Elisei Fausto e Bonocore Simone. Ciò posto, questa Commissione ritiene che la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. a carico del Dirigente Santificetur Sergio è meritevole di integrale conferma in quanto congrua rispetto all’episodio contestato. Quanto invece alle sanzioni a carico dei calciatori, la Commissione ritiene che le stesse devono essere ridotte: in particolare nella misura di tre giornate quanto al calciatore Elisei Fausto e nella squalifica fino al 31.10.2006 quanto al calciatore Bonocore Simone, in entrambi i casi tenuto conto che i comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dai medesimi sono avvenuti in un unico contesto. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall’A.C. Picchi San Giacomo relativamente alla sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Santeficetur Sergio. In parziale accoglimento del reclamo riduce a tre giornate la sanzione della squalifica al calciatore Elisei Fausto e riduce fino al 31.10.2006 la sanzione della squalifica relativa al calciatore Bonocore Simone. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO. -
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