COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA– PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.04.2006 A PERUGIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA EURO 160,00 ALLA SOCIETA, FACENDO OBBLIGO ALLA STESSA DI RISARCIRE L’AUTO DANNEGGIATA ALL’ARBITRO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA– PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.04.2006 A PERUGIA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA EURO 160,00 ALLA SOCIETA, FACENDO OBBLIGO ALLA STESSA DI RISARCIRE L’AUTO DANNEGGIATA ALL’ARBITRO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - RIDUZIONE DELLA SANZIONE ED INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI RISARCIMENTO. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Dal referto ufficiale e da quanto confermato dall’arbitro, sentito telefonicamente nell’impossibilità per lo stesso di presentarsi seppur regolarmente convocato, emerge una responsabilità oggettiva della Polisportiva Madonna Alta, società ospitante, in riferimento al comportamento di alcuni estranei. Infatti un certo numero di persone facevano ingresso nel recinto spogliatoio ed offendevano e minacciavano ripetutamente il direttore di gara. Sotto questo profilo la sanzione inflitta dal G.S, appare equa. Per quanto riguarda il successivo punto del reclamo, diretto ad un presunto danno subito dall’autovettura dell’arbitro, con obbligo di risarcimento inflitto dal G.S. al Madonna Alta, si ritiene che non avendo il direttore di gara fattosi consegnare il prescritto modulo di constatazione delle condizioni dell’auto al momento della consegna ed in mancanza di ogni altra prova, lo stesso non può essere posto a carico alla Polisportiva Madonna Alta. Sotto questo profilo la delibera del G.S. va annullata. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Madonna Alta dispone l’annullamento dell’obbligo di risarcire il direttore di gara e conferma la sanzione inflitta dal G.S. di 160,00 € di ammenda. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it