COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE (GARA DI SPAREGGIO) – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANELLO – SANSECONDO DISPUTATA IL 20.04.2006 A UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA DEL CALCIATORE RONDONI MARCO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE (GARA DI SPAREGGIO) – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PIANELLO – SANSECONDO DISPUTATA IL 20.04.2006 A UMBERTIDE
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ SQUALIFICA DEL CALCIATORE RONDONI MARCO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- Dal rapporto ufficiale di gara e da quanto confermato dall’arbitro, sentito telefonicamente da
questa Commissione, risulta che il calciatore Rondoni Marco, al momento in cui gli veniva
comminata una espulsione per doppia ammonizione, teneva anche un comportamento da
sanzionare in quanto profferiva molteplici frasi, alcune di contenuto offensive ed altre di
minacce. Tutto si verificava in un unico contesto e con condotta che non portava nessuna
effettiva minaccia in quanto il calciatore si fermava ad un palmo dal direttore di gara. Appare
equo sanzionare lo stesso in misura parzialmente ridotta e con squalifica per tre giornate
effettive di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Pianello, riduce la
squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Rondoni Marco a tre giornate effettive di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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