COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Campionati Provinciali di calcio a 5 SERIE “D” CALCIO A CINQUE – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CHICO MENDES IN RIFERIMENTO ALLA GARA LIBERTAS THYRUS – CHICO MENDES DISPUTATA IL 11.03.2006 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 16.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELIA MASSIMO FINO AL 30.10.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Campionati Provinciali di calcio a 5 SERIE “D” CALCIO A CINQUE – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CHICO MENDES IN RIFERIMENTO ALLA GARA LIBERTAS THYRUS – CHICO MENDES DISPUTATA IL 11.03.2006 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 16.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELIA MASSIMO FINO AL 30.10.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto in ordine al comportamento posto in essere a fine gara dal calciatore Delia Massimo, ribadendo come costui iniziava una colluttazione con un avversario colpendolo con pugni e calci, e tentava nuovamente di aggredire i suoi avversari dopo essere stato diviso dall’originario antagonista. - Ciò posto la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. sia appropriata ai fatti contestati e come tale meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Chico Mendes. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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