COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – CASTEL TODINO DISPUTATA IL 02.04.2006 AD AVIGLIANO UMBRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’INIBIZIONE DIRIGENTE LAURETTA MAURIZIO FINO AL 31.10.2006.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA - GIRONE “E”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA AVIGLIANO – CASTEL TODINO DISPUTATA IL 02.04.2006 AD AVIGLIANO
UMBRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ L’INIBIZIONE DIRIGENTE LAURETTA MAURIZIO FINO AL 31.10.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.05.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- La puntuale audizione dell’arbitro, consente di ritenere provati i fatti già descritti nel rapporto di
gara nel senso che il Sig. Lauretta Maurizio, dirigente dell’A.S. Real Avigliano, dopo la
decretata espulsione, intendeva colpire l’arbitro e non un giocatore della società Castel Todino.
- Il giovane arbitro ricordava con precisione il fatto che non può essere sminuito dal contenuto
del reclamo della società Real Avigliano, laddove si afferma che il Lauretta non voleva colpire
l’arbitro, non aveva dato inizio alla rissa né aveva colpito un giocatore avversario con la
bandierina.
- Per tali motivi il reclamo non merita accoglimento alcuno.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Real Avigliano confermando integralmente l’impugnata
decisione del G.S..
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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