COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – CASTEL TODINO DISPUTATA IL 02.04.2006 AD AVIGLIANO UMBRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’INIBIZIONE DIRIGENTE LAURETTA MAURIZIO FINO AL 31.10.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA - GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – CASTEL TODINO DISPUTATA IL 02.04.2006 AD AVIGLIANO UMBRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’INIBIZIONE DIRIGENTE LAURETTA MAURIZIO FINO AL 31.10.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.05.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : - Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - La puntuale audizione dell’arbitro, consente di ritenere provati i fatti già descritti nel rapporto di gara nel senso che il Sig. Lauretta Maurizio, dirigente dell’A.S. Real Avigliano, dopo la decretata espulsione, intendeva colpire l’arbitro e non un giocatore della società Castel Todino. - Il giovane arbitro ricordava con precisione il fatto che non può essere sminuito dal contenuto del reclamo della società Real Avigliano, laddove si afferma che il Lauretta non voleva colpire l’arbitro, non aveva dato inizio alla rissa né aveva colpito un giocatore avversario con la bandierina. - Per tali motivi il reclamo non merita accoglimento alcuno. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Real Avigliano confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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