COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare AMATORI – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA PECORELLI GIANLUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MILLEFIORI – PIOSINA DISPUTATA IL 09.04.2006 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 42 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA DEL GIORNO 12.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE PECORELLI GIANLUCA FINO AL 30.06.2009.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
AMATORI - GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA PECORELLI GIANLUCA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MILLEFIORI - PIOSINA DISPUTATA IL 09.04.2006 A CITTA’ DI CASTELLO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 42 DEL
COMITATO PROVINCIALE PERUGIA DEL GIORNO 12.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE PECORELLI GIANLUCA FINO AL 30.06.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.05.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione il referto dal medesimo redatto,
ribadendo il comportamento posto in essere dal calciatore Pecorelli Gianluca, il quale
strappava dalle mani dell’arbitro il taccuino e quindi gli afferrava l’orecchio destro
strattonandolo al punto di procurargli un dolore tale da costringerlo a sospendere la gara.
L’arbitro ha, tuttavia, precisato di essere stato strattonato all’orecchio una solo volta (e non già
tre volte come indicato nel rapporto) e di non aver accusato alcun dolore fin dal giorno
successivo.
- Ciò posto questa Commissione, pur evidenziando la gravità del comportamento assunto dal
calciatore Pecorelli, anche in considerazione della esperienza dal medesimo maturata (il
Pecorelli ha, infatti, 38 anni di età), ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. sia eccessiva e
debba pertanto essere ridotta, anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro che –
come detto – ha parzialmente ridimensionato l’accaduto.
- Si ritiene equo contenere detta sanzione nella squalifica fino al 31.03.2007.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Pecorelli Gianluca, riduce la
sanzione della squalifica al fino al 31.03.2007.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare AMATORI – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA PECORELLI GIANLUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MILLEFIORI – PIOSINA DISPUTATA IL 09.04.2006 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 42 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA DEL GIORNO 12.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE PECORELLI GIANLUCA FINO AL 30.06.2009."