COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBIASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO – SUBASIO DISPUTATA IL 28/02/2007 A GUALDO TADINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
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Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBIASIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VIRTUS GUALDO - SUBASIO DISPUTATA IL 28/02/2007 A GUALDO TADINO AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
per squalifica inflitta al calciatore Raspa Fabio per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Preliminarmente questa Commissione rileva la mancata presenza dell’arbitro nonostante la sua
regolare convocazione.
Ciò premesso, da una attenta disamina del referto di gara la Commissione ritiene che il
comportamento posto in essere dal calciatore Raspa Fabio non integri gli estremi della minaccia
quanto, piuttosto, quelli di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Infatti, la
circostanza che il Raspa abbia mostrato il proprio pugno al direttore di gara accompagnando il
gesto con la frase “… io dovrei fare il saluto con te? Con questo…..” non sembra in alcun modo
indicare la sua intenzione di minacciarlo bensì di ironizzare polemicamente con lo stesso in
occasione del saluto finale.
Si ritiene pertanto equo contenere la sanzione nella squalifica in due giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S.D. Subasio, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Raspa Fabio a due giornate di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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