COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 08/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO CALCIO – DISEGNOCERAMICA CALCIO A5 DISPUTATA IL 02.05.2007 A S.MARIA DEGLI ANGELI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 08/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO CALCIO – DISEGNOCERAMICA CALCIO A5 DISPUTATA IL 02.05.2007 A S.MARIA DEGLI ANGELI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria non omologava la gara e né ordinava la ripetizione per evidente errore tecnico arbitrale. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Ininfluenza dell’errore tecnico arbitrale ed omologazione del risultato della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione comparivano i due arbitri della gara, ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - In via preliminare dichiara infondato il motivo del reclamo della A.S.D. Virtus Gualdo Calcio relativo al mancato addebito della tassa di reclamo da parte della A.S. Disegnoceramica, poiché tanto nel preavviso che nel reclamo c’è riferimento bancario relativo alla società medesima al solo ed all’evidente fine dell’addebito della tassa in conto corrente. - L’esame degli atti del procedimento e l’audizione delle parti, consentono di ritenere provato l’evidente errore tecnico nel quale sono incorsi gli arbitri della gara. Gli stessi dopo la fine del primo tempo supplementare hanno comunicato alle due squadre l’azzeramento dei falli cumulativi con ciò violando quanto previsto dalla regola 14 art.3 comma h) del Regolamento del Gioco Calcio a 5 che prevede in caso di disputa dei tempi supplementari i falli cumulativi commessi nel secondo tempo regolamentare si debbano sommare con quelli commessi durante i tempi supplementari. - Nel caso di specie il secondo tempo regolamentare si chiudeva con cinque falli a carico della Virtus Gualdo Calcio e con tre falli a carico della Disegnoceramica. Il primo tempo supplementare terminava con cinque falli cumulativi per entrambe le squadre. Inopinatamente dopo la fine del primo tempo supplementare gli arbitri della gara comunicavano alle due squadre l’azzeramento dei falli cumulativi. In sede di audizione gli arbitri, a specifica richiesta, affermavano con assoluta certezza che nel secondo tempo supplementare erano stati assegnati due falli, il primo a favore della Disegnoceramica ed il secondo alla Virtus Gualdo Calcio; tali falli, in difetto di azzeramento, avrebbero consentito l’esecuzione di due tiri liberi in favore delle due squadre. - Appare pertanto certo l’esistenza dell’errore tecnico commesso dagli arbitri per quanto riguarda l’azzeramento dei falli cumulativi. - Rimane pertanto da valutare l’influenza tale errore tecnico abbia avuto sulla regolarità dello svolgimento della gara e la risposta non può che essere positiva nel senso che l’effettuazione di due tiri liberi poteva influire diversamente sull’esito della gara medesima. Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la totale contraddizione tra le due società circa l’esistenza di due falli nel secondo tempo supplementare ritenendo di fare pieno affidamento sulla versione fornita dai due arbitri in sede di audizione che sul punto non hanno appalesato incertezza alcuna. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Gualdo Calcio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. . _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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