COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PISTRINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SULPIZIA – PISTRINO DISPUTATA IL 21.04.2007 A PIEVE S.STEFANO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 47 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 26/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PISTRINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SULPIZIA - PISTRINO DISPUTATA IL 21.04.2007 A PIEVE S.STEFANO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 47 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 26/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.05.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dagli atti in nostro possesso e dall’audizione del direttore di gara si è potuto ricostruire in modo preciso e dettagliato il comportamento assunto dal calciatore Cipriani Andrea dopo l’avvenuta segnalazione di espulsione decretata allo stesso calciatore dall’arbitro. - In particolare l’arbitro non ha avuto alcun dubbio sulla circostanza dello “sputo” che il calciatore Cipriani Andrea ha indirizzato, al momento di uscire dal campo, verso lo stesso direttore di gara attingendolo alla scarpa del piede sinistro. - L’atto compiuto è senza dubbio deplorevole e la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. respinge il reclamo proposto della Polisportiva Pistrino, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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