COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ U.S. S.NICOLO’ PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ U.S. S.NICOLO’
PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONALE ED AVENTE
AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA
SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE
E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O
PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 MAGGIO 2007, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 12.04.2007 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in
premessa indicata, partecipante al campionato di Prima Categoria Regionale.
Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata.
La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto
contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente
procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
- Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione
e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come
espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2006 per la stagione sportiva 2006/2007, relativo
alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
- Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
- Affermata la responsabilità della Società deferita ed in considerazione della categoria di
appartenenza nella stagione sportiva 2006/2007, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile
fino ad euro 516,00, si ritiene equo comminare alla stessa ammenda pari ad Euro 250,00.
P.Q.M.
dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la società U.S. S. Nicolò, per non
aver la stessa partecipato ad uno dei campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile
Scolastica nella Stagione Sportiva 2006/2007 e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda
pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta).
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