COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.R.S. S. LUCIA E DAI DIRIGENTI PERUZZI SERGIO E DEGLI ESPOSTI ANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA LUCIA – A.C. TRASIMENUS DISPUTATA IL 21.04.2007 A PIAN DI MASSIANO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 26.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.R.S. S. LUCIA E DAI DIRIGENTI PERUZZI SERGIO E DEGLI ESPOSTI ANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA LUCIA – A.C. TRASIMENUS DISPUTATA IL 21.04.2007 A PIAN DI MASSIANO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 26.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER INIBIZONE DEL DIRIGENTE PERUZZI SERGIO FINO AL 31.10.2007; •PER INIBIZONE DEL DIRIGENTE DEGLI ESPOSTI ANGELO FINO AL 15.06.2007; •PER AMMENDA DI €. 600,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclami la citata società ed i dirigenti in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedevano la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Preliminarmente si dispone la riunione per connessione dei reclami proposti dalla società e dai due dirigenti. - Ciò premesso, la Commissione rileva che il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto, sia in merito al comportamento del pubblico sia in merito al comportamento dei dirigenti Peruzzi Sergio e Degli Esposti Angelo. In particolare, quanto al Peruzzi, l’arbitro ha altresì ribadito che costui si è introdotto all’interno dello spogliatoio chiudendo a chiave la porta d’ingresso contro la volontà dell’arbitro stesso. - Sulla base di quanto emerso le sanzioni inflitte dal G.S. ai suddetti dirigenti appaiono congrue e come tali meritevoli di integrale conferma. - La Commissione ritiene, invece, di ridurre ad €. 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società, anche in considerazione dell’esiguo numero dei sostenitori della squadra ospitante [non più di venti persone] i quali si sono limitati a delle mere invettive. P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami riuniti proposti dalla società S.Lucia e dei dirigenti in proprio, riduce la sanzione dell’ammenda a carico della società reclamante ad €.300,00, confermando nel resto l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RELATIVA AL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’.
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