COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO FOOTBALL CLUB PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ S.S.D.
CASTELLO FOOTBALL CLUB PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA
CATEGORIA REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE
DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI
DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2006/2007;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 MAGGIO 2007, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 12.04.2007 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la
Società in premessa indicata, partecipante al campionato di Prima Categoria Regionale.
Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata.
La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data
odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata
relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita
agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores
Regionali e Provinciali.
- Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in
questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece
essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2006 per la stagione
sportiva 2006/2007, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
- Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
- Affermata la responsabilità della Società deferita ed in considerazione della categoria
di appartenenza nella stagione sportiva 2006/2007, con sanzione pecuniaria prevista ed
applicabile fino ad euro 516,00, si ritiene equo comminare alla stessa ammenda pari ad
Euro 250,00.
P.Q.M.
dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la società S.S.D. Castello
Football Club, per non aver la stessa partecipato ad uno dei campionati indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile Scolastica nella Stagione Sportiva 2006/2007 e di infliggere alla
stessa la sanzione della ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta).
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