COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 25/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE : 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – CALCIO SAN MARCO DISPUTATA IL 29.04.2007 AD AMMETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). – 2733 / CU 106 – – PER SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA; – PER L’AMMENDA DI €.1.250,00; – PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPACCINO IVAN PER QUATTRO GARE; – PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA FINO AL 31.12.2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 25/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE : 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – CALCIO SAN MARCO DISPUTATA IL 29.04.2007 AD AMMETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). - 2733 / CU 106 - - PER SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA; - PER L’AMMENDA DI €.1.250,00; - PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPACCINO IVAN PER QUATTRO GARE; - PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA FINO AL 31.12.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Previa riunione dei reclami per connessione, la Commissione preliminarmente dichiara l’inammissibilità ai sensi dell’art.41 nr.3 lettera c) del C.G.S del reclamo proposto dalla società A.S. Ammetto in merito alla squalifica per una giornata del campo di gioco. - Ciò premesso, si rileva che il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto in merito al comportamento del calciatore Ranocchia Andrea, ribadendo come costui a fine gara lo colpiva ad una spalla ed alle gambe. L’arbitro ha, altresì, confermato di aver ricevuto altri colpi da sconosciuti, mentre ha escluso di aver subito un tentativo di aggressione da parte del calciatore Spaccino Ivan. - In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene equo ridurre fino al 30.09.2009 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ranocchia Andrea, atteso che, fermo restando la gravità dell’episodio, i colpi inferti non hanno procurato pregiudizio al direttore di gara. - Si ritiene, altresì, equo contenere in €. 800,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società, anche in considerazione del fattivo comportamento assunto dai suoi dirigenti al fine di proteggere il direttore di gara, mentre deve essere ridotta ad una giornata di squalifica [riferita all’espulsione] la sanzione a carico del calciatore Spaccino Ivan, per non aver posto in essere alcun tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene alla squalificala del campo. In parziale accoglimento del reclamo, - riduce fino al 30.09.2009, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ranocchia Andrea; - riduce ad una gionata di squalifica la sanzione a carico del calciatore Spaccino Ivan; - riduce ad €.800,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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