COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL 29.04.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI FABIO PER SEI GARE; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PETTOROSSI PIERPAOLO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA REAL AVIGLIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – PICCHI SAN GIACOMO DISPUTATA IL
29.04.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI FABIO PER SEI GARE;
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PETTOROSSI PIERPAOLO PER QUATTRO
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.05.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il
Presidente della società reclamante.
- 2773 / CU 108 -
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- La Commissione ritiene di dover giudicare separatamente le posizioni del calciatori Mancini
Fabio e Pettorossi Pierpaolo provvedendo modo seguente.
- L’audizione dell’arbitro, il suo referto e l’allegato al referto stesso consentono di ritenere provati
i fatti contestati ai calciatori suddetti.
- Congrua e commisurata ai fatti appare la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Mancini Fabio
mentre, meritevole di riduzione, appare la sanzione inflitta al calciatore Pettorossi Pierpaolo
responsabile soltanto di un comportamento minaccioso.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Real Avigliano nell’interesse dei
calciatori Mancini Fabio e Pettorossi Pierpaolo, riduce la sanzione inflitta al Pettorossi Pierpaolo
a tre giornate di squalifica.
Conferma la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Mancini Fabio.
Rinvia la trattazione dell’ulteriore parte del reclamo alla seduta del 07.06.2007 ore 17.30,
disponendo per tale data l’audizione dell’osservatore arbitrale Sig. Francesco Amelia.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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